Art. 25.
(Ministero).

      1. In materia di agricoltura biologica, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero è l'autorità di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative e di vigilanza per l'applicazione degli articoli 8 e 9 del regolamento.
      2. Il Ministero esplica, in via esclusiva, attività di gestione amministrativa e vigilanza per le importazioni di prodotti ottenuti con metodo biologico provenienti da Paesi terzi di cui all'articolo 11 del regolamento.